(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 20 del 16 maggio 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7 ed in particolare
l'art.  38,  il  quale prescrive che gli incentivi alle imprese siano
disposti in conformita' alla normativa adottata dall'Unione europea;
    Vista la decisione della commissione della Comunita' europea n. C
(2000)  2752  del 20 settembre 2000, concernente la parte della carta
italiana  degli  aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006
che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla deroga di cui all'art. 87,
paragrafo n. 3, lettera c) del trattato C.E., e relativi allegati;
    Verificato  che  la  citata  decisione  della Commissione europea
dispone, tra l'altro, in merito ai massimali d'intensita' degli aiuti
per le zone proposte dalle autorita' italiane ammissibili alla citata
deroga,  in  misura  pari  all'8%  in  Equivalente  sovvenzione netta
maggiorato  del  10%  in Equivalente sovvenzione lorda per le piccole
imprese  e  del  6%  in  Equivalente  sovvenzione  lorda per le medie
imprese;
    avuta  presente  la  normativa regionale che dispone in merito ai
massimali  degli  aiuti  agli  investimenti  delle  PMI,  espressi in
Equivalente  sovvenzione  netta (E.S.N.) e in Equivalente sovvenzione
lorda  (E.S.L.),  ammessi nelle diverse aree del territorio regionale
adottata rispettivamente:
      con  l'art. 1 del regolamento concernente "rideterminazione dei
massimali  contributivi  in  E.S.L.  ammessi  nelle  diverse aree del
territorio  regionale",  approvato  con  decreto del presidente della
giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres:
      con  l'art.  2  del "regolamento per l'applicazione di aiuti di
Stato a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento
alla  normativa  comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie
imprese", approvato con decreto del presidente della giunta regionale
23 giugno 1998, n. 0233/Pres.;
      con  l'art.  2  del regolamento concernente "revoca decreto del
presidente  della  giunta regionale del 26 luglio 1996, n. 0272/Pres.
Approvazione  nuovo  regolamento per l'applicazione di aiuti a favore
delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in
materia   di  aiuti  alle  piccole  e  medie  imprese.  Modifiche  ed
integrazioni",  approvato  con  decreto  del  presidente della giunta
regionale  14 maggio  1997 n. 0163/Pres., come modificato con decreto
del presidente della giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.;
    Constatato che le intensita' degli aiuti autorizzati sono diverse
rispetto alla normativa regionale in vigore;
    Ritenuto  di  dover  adeguare  la  normativa  regionale  ai nuovi
massimali  di  intensita' e di pervenire alla determinazione di detti
massimali  per  ogni  tipo  di  attivita' economica procedendo ad una
conversione   dell'Equivalente   sovvenzione   netta  in  Equivalente
sovvenzione lorda al fine di consentire una piu' agevole applicazione
dei regimi di aiuto vigenti;
    Constatato  che i regimi di aiuti operano di norma sotto forma di
credito agevolato e di sovvenzione in conto capitale;
    Atteso  che  per  procedere  alla  citata conversione bisogna far
riferimento  al  prelievo  fiscale  ed  al  tasso  di attualizzazione
nonche'  per  quanto  concerne  alla forma delle sovvenzioni in conto
capitale  ai  periodo convenzionale di ammortamento dei beni riferito
alla base tipo;
    Verificato  che il prelievo fiscale sul reddito d'impresa e' pari
al 41,25% (IRPEG 37%, IRAP 4,25%);
    Preso  atto  che il tasso di attualizzazione da applicare e' pari
al   5,70%   indicato   dalla  Commissione  europea  con  riferimento
all'Italia per l'anno 2000;
    Ritenuto  che,  relativamente  agli aiuti concessi sotto forma di
credito   agevolato,   il   calcolo  dell'intensita'  considera  gia'
l'attualizzazione  e pertanto sugli stessi, ai fini della conversione
dall'E.S.N.  all'E.S.L. va applicata la sola imposizione fiscale, per
cui  la  conversione  dell'8%  in  E.S.N. genera, per arrotondamento,
un'intensita' in E.S.L. del 13,5% (8 : (100-41,25)=x : 100);
    Ritenuto,  inoltre,  per  le sovvenzioni in conto capitale di far
riferimento  alla  base  tipo degli investimenti fissata al punto 4.5
degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale
(98/C  74/06)  e al periodo convenzionale degli ammortamenti adottato
dal  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato con
circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, punto 2.11;
    Applicato  il  metodo  di  calcolo  allegato agli orientamenti in
materia  di  aiuti di Stato a finalita' regionale sopra citato per la
conversione  dell'E.S.N. in E.S.L. riferita alle sovvenzioni in conto
capitale  dal  quale  risulta che l'8% in E.S.N. corrisponde al 12,5%
(arrotondato) in E.S.L.;
    Ritenuto  di  dover  adottare un provvedimento in sostituzione di
detta  normativa per renderla conforme alle disposizioni poste con la
decisione della CE n. C (2000) 2752 del 20 settembre 2000;
    Considerato  che  gli  articoli 2 dei regolamenti regionali sopra
indicati da sostituire, relativi alle imprese commerciali, turistiche
e   artigiane,   dispongono  in  merito  alle  modalita'  di  calcolo
dell'E.S.L.    facendo   riferimento   all'elemento   dono   unitario
determinato sulla base delle tabelle attuariali comunitarie;
    Atteso  che  il  metodo  di  calcolo  dell'intensita'  dell'aiuto
espressa  in  E.S.L.  per  le sovvenzioni in conto interessi o per la
concessione  di  finanziamenti  agevolati  adottato  con  decreto del
presidente della giunta regionale 10 maggio 1993, n. 0224/Pres. possa
essere  applicato anche alle sovvenzioni disposte a favore dei citati
settori produttivi;
    Atteso   che   negli   aiuti   agli  investimenti  l'apporto  del
beneficiario   non   dovra'   comunque   essere   inferiore   al  25%
dell'investimento;
    Sentito    il    comitato   dipartimentale   per   le   attivita'
economico-produttive   che  nella  seduta  del  27 febbraio  2001  ha
espresso  parere  favorevole  sul  testo  del  regolamento  in merito
predisposto dalla direzione regionale dell'industria;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 587 del
27 febbraio 2001;
Decreta:      1.  E'  approvato il regolamento concernente "massimali
contributivi  in  E.S.L.  ammessi  nelle  diverse aree del territorio
regionale.  Abrogazione  dell'art. 1 del decreto del presidente della
giunta  regionale  4 giugno  1998,  n.  0199/Pres.,  dell'art.  2 del
decreto  del  presidente  della  giunta  regionale 23 giugno 1998, n.
0233/Pres.  e  dell'art.  2  del  decreto del presidente della giunta
regionale  14 maggio  1997, n. 0163/Pres. come modificato con decreto
del  presidente  della giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres"
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    3.  Il  presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la  registrazione  e sara' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 19 marzo 2001
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti. di Trieste, il 26 aprile 2001
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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