(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 16 maggio 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ed in particolare l'art. 38, il quale prescrive che gli incentivi alle imprese siano disposti in conformita' alla normativa adottata dall'Unione europea; Vista la decisione della commissione della Comunita' europea n. C (2000) 2752 del 20 settembre 2000, concernente la parte della carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo n. 3, lettera c) del trattato C.E., e relativi allegati; Verificato che la citata decisione della Commissione europea dispone, tra l'altro, in merito ai massimali d'intensita' degli aiuti per le zone proposte dalle autorita' italiane ammissibili alla citata deroga, in misura pari all'8% in Equivalente sovvenzione netta maggiorato del 10% in Equivalente sovvenzione lorda per le piccole imprese e del 6% in Equivalente sovvenzione lorda per le medie imprese; avuta presente la normativa regionale che dispone in merito ai massimali degli aiuti agli investimenti delle PMI, espressi in Equivalente sovvenzione netta (E.S.N.) e in Equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.), ammessi nelle diverse aree del territorio regionale adottata rispettivamente: con l'art. 1 del regolamento concernente "rideterminazione dei massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale", approvato con decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres: con l'art. 2 del "regolamento per l'applicazione di aiuti di Stato a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese", approvato con decreto del presidente della giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.; con l'art. 2 del regolamento concernente "revoca decreto del presidente della giunta regionale del 26 luglio 1996, n. 0272/Pres. Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese. Modifiche ed integrazioni", approvato con decreto del presidente della giunta regionale 14 maggio 1997 n. 0163/Pres., come modificato con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.; Constatato che le intensita' degli aiuti autorizzati sono diverse rispetto alla normativa regionale in vigore; Ritenuto di dover adeguare la normativa regionale ai nuovi massimali di intensita' e di pervenire alla determinazione di detti massimali per ogni tipo di attivita' economica procedendo ad una conversione dell'Equivalente sovvenzione netta in Equivalente sovvenzione lorda al fine di consentire una piu' agevole applicazione dei regimi di aiuto vigenti; Constatato che i regimi di aiuti operano di norma sotto forma di credito agevolato e di sovvenzione in conto capitale; Atteso che per procedere alla citata conversione bisogna far riferimento al prelievo fiscale ed al tasso di attualizzazione nonche' per quanto concerne alla forma delle sovvenzioni in conto capitale ai periodo convenzionale di ammortamento dei beni riferito alla base tipo; Verificato che il prelievo fiscale sul reddito d'impresa e' pari al 41,25% (IRPEG 37%, IRAP 4,25%); Preso atto che il tasso di attualizzazione da applicare e' pari al 5,70% indicato dalla Commissione europea con riferimento all'Italia per l'anno 2000; Ritenuto che, relativamente agli aiuti concessi sotto forma di credito agevolato, il calcolo dell'intensita' considera gia' l'attualizzazione e pertanto sugli stessi, ai fini della conversione dall'E.S.N. all'E.S.L. va applicata la sola imposizione fiscale, per cui la conversione dell'8% in E.S.N. genera, per arrotondamento, un'intensita' in E.S.L. del 13,5% (8 : (100-41,25)=x : 100); Ritenuto, inoltre, per le sovvenzioni in conto capitale di far riferimento alla base tipo degli investimenti fissata al punto 4.5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale (98/C 74/06) e al periodo convenzionale degli ammortamenti adottato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, punto 2.11; Applicato il metodo di calcolo allegato agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale sopra citato per la conversione dell'E.S.N. in E.S.L. riferita alle sovvenzioni in conto capitale dal quale risulta che l'8% in E.S.N. corrisponde al 12,5% (arrotondato) in E.S.L.; Ritenuto di dover adottare un provvedimento in sostituzione di detta normativa per renderla conforme alle disposizioni poste con la decisione della CE n. C (2000) 2752 del 20 settembre 2000; Considerato che gli articoli 2 dei regolamenti regionali sopra indicati da sostituire, relativi alle imprese commerciali, turistiche e artigiane, dispongono in merito alle modalita' di calcolo dell'E.S.L. facendo riferimento all'elemento dono unitario determinato sulla base delle tabelle attuariali comunitarie; Atteso che il metodo di calcolo dell'intensita' dell'aiuto espressa in E.S.L. per le sovvenzioni in conto interessi o per la concessione di finanziamenti agevolati adottato con decreto del presidente della giunta regionale 10 maggio 1993, n. 0224/Pres. possa essere applicato anche alle sovvenzioni disposte a favore dei citati settori produttivi; Atteso che negli aiuti agli investimenti l'apporto del beneficiario non dovra' comunque essere inferiore al 25% dell'investimento; Sentito il comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive che nella seduta del 27 febbraio 2001 ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento in merito predisposto dalla direzione regionale dell'industria; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 587 del 27 febbraio 2001; Decreta: 1. E' approvato il regolamento concernente "massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale. Abrogazione dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres., dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. e dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 14 maggio 1997, n. 0163/Pres. come modificato con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 19 marzo 2001 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti. di Trieste, il 26 aprile 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 134